Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' elettriche esercitate dall'impresa del comune di Stelvio (Bolzano).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che aia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
#Comma 1
Per l'esecuzione del presente l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Bolzano, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.
La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
Art. 4
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 5
#Comma 1
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.