L'impresa della Societa' "Idroelettrica Chiobbia - Societa' per Az.
- S.I.Ch.", con sede in Piedicavallo, frazione Montesinaro (Vercelli), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n, 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' "Idroelettrica Chiobbia - Soc. per Az. - S.I.Ch.", con sede in Piedicavallo, Frazione Montesinaro (Vercelli), dei beni eventualmente ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.