DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Numero 7 Anno 1965 GU 30.01.1965 Codice 065U0007

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-26;7

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.