E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Torino il 3 febbraio 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona di Milano, vengono determinati in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.