DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1503/1964 - Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionate presso la cattedra di "Anestesiologia" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionate presso la cattedra di "Anestesiologia" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Numero 1503 Anno 1964 GU 22.01.1965 Codice 064U1503

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-21;1503

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Torino il 3 febbraio 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra, di "Anestesiologia" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub, art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta, a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, dell'Universita' di Torino.


Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona di Milano, vengono determinati in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.


Art. 4

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Comma 1

L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.


Art. 5

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.