E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Universita' degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma, intesa al finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Universita' di Parma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Presso l'Universita' di Parma, e' istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, la Facolta' di magistero.
La Facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.
Art. 3
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.
Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, cinque posti di assistente ordinario.
Art. 4
#Comma 1
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del trienno medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.