DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 850/1968 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Numero 850 Anno 1968 GU 31.07.1968 Codice 068U0850

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-25;850

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Presso la facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali puo' essere istituito il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato A).
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la "laurea in scienze statistiche ed economiche".
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali rilascia anche la laurea in "scienze statistiche ed economiche".
Dopo la tabella VII, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita, assumendo il numero VII-bis, la tabella annessa al presente decreto (allegato A).


Art. 2

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Comma 1

A decorrere dall'anno accademico 1968-69 e' istituita presso l'Universita' di Padova, la facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con il corso di studi che rilascia la laurea in scienze statistiche ed economiche e con il corso di studi, che rilascia il diploma di statistica.


Art. 3

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Comma 1

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza dalla stessa Universita' di Padova;
b) un altro posto di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di scienze politiche della stessa Universita' di Padova;
c) un altro posto di professore, prelevato sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
d) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.


Art. 4

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Comma 1

Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.


Art. 5

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi della laurea in scienze statistiche ed economiche (allegato B).
Il corso di studi per il diploma di statistica, esistente presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Padova passa a far parte della nuova facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, istituita con il presente decreto presso la stessa Universita' degli studi di Padova.