IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n.
2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1138, n. 16;52 e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli; relativi alla istituzione della Scuola di amministrazione industriale (Scuola diretta a fini speciali) annessa alla Facolta' di economia e commercio con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di amministrazione industriale
(Scuola diretta a fini speciali)
Art. 26. - Alla Facolta' di economia e commercio, e' annessa una Scuola di amministrazione industriale, quale Scuola diretta a fini speciali. La Scuola anzidetta ha lo scopo di formare giovani professionalmente preparati per le carriere amministrative e direttive nelle imprese.
Art. 27. - La Scuola ha la durata di due anni e conferisce il diploma di Amministrazione industriale.
Art. 28. - Sono titoli di ammissione alla Scuola quelli richiesti per l'ammissione alla Facolta' di economia e commercio.
Art. 29. - Il direttore della Scuola e' nominato ogni due anni dal Consiglio della Facolta' di economia e commercio.
Art. 30. - Il Consiglio della scuola e' costituito da tutti i professori che vi tengono insegnamenti ed e' presieduto dal direttore.
Art. 31. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dalla Facolta' di economia e commercio a professori di ruolo, incaricati, liberi docenti, aiuti e assistenti, o anche a cultori di riconosciuta competenza.
Art. 32. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Economia politica;
Tecnica e Organizzazione aziendale;
Ragioneria I;
Matematica generale;
Diritto commerciale Diritto del lavoro;
2° Anno:
Statistica metodologica;
Matematica finanziaria Ragioneria II;
Tecnica industriale e commerciale;
Tecnica bancaria;
Diritto tributario.
Complementari:
Diritto fallimentare Statistica economica;
Storia dell'industria Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica delle ricerche di mercato.
Art. 33. - I corsi biennali comportano un esame alla fine di ogni anno.
Art. 34. - Per essere ammesso all'esame di diploma gli iscritti devono avere superato tutti gli esami fondamentali e almeno un esame complementare. L'esame predetto deve essere preceduto da un colloquio per l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere.
Art. 35. - L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal Consiglio della scuola almeno sei mesi prima dell'esame predetto.
Art. 36. - Il Consiglio della Facolta' di economia e commercio si riserva di non iniziare i corsi, qualora il numero degli iscritti al primo anno di corso non raggiunga il numero minimo di trenta.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1