IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Dialettologia italiana;
Lingue anatoliche;
Lingue ugro-finniche;
Miceneo e minoico;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della critica d'arte;
Teoria e storia della storiografia.
L'insegnamento complementare di "Storia della letteratura latina medioevale" e' abrogato e sostituito dall'insegnamento di: "Lingua e letteratura latina medioevale".
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia della scienza e della tecnica;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' aggiunto quello di "Lingua e letteratura portoghese".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale);
Allevamento vegetale.
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
Patologia aviare;
Microbiologia veterinaria e tecnica.
Art. 84, relativo alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, medioevale e moderna, e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono insegnamenti obbligatori per tutti e tre i rami la Storia dell'arte medioevale e moderna e l'Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Le discipline a complemento degli esami fondamentali in ciascuna branca possono essere scelte anche fra quelle insegnate in Facolta' diverse da quella di "Lettere".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1