L'impresa della Societa' "L'Elettrica Societa' per Azioni", con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' "L'Elettrica Societa', per Azioni", con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le posizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.