DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1387/1964 - Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del "Consorzio di derivazione di utenza Ca

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del "Consorzio di derivazione di utenza Ca

Numero 1387 Anno 1964 GU 28.12.1964 Codice 064U1387

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-30;1387

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dalla impresa del "Consorzio di derivazione e di utenza Canale della Vittoria", con sede in Treviso, via S. Nicolo' n. 33.
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.


Art. 2

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Comma 1

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Da tale data i legali rappresentanti del Consorzio assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.


Art. 3

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Comma 1

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina in proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Treviso, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Treviso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.
Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti del Consorzio non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione nel possesso.


Art. 4

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Comma 1

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.
All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
Il Consorzio e' altresi' tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente del

la Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.