Con effetto dall'anno accademico 1967-68 sono cosi' ripartiti tra le facolta' di cui appresso gli ultimi tre posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per lo anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:
Numero
dei posti
UNIVERSITA DI TORINO
Facolta di lettere e filosofia:
per il raddoppiamento della cattedra di storia
moderna..................................... 1
Facolta di magistero:
per il raddoppiamento della cattedra di lingua
e letteratura latina........................ 1
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di geo-
metria...................................... 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I rimanenti posti istituiti, per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, per l'anno accademico 1967-68, saranno assegnati con separati provvedimenti.