IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1