IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 5771 del 31 agosto 1967, con la quale il medico provinciale di Foggia richiede la revoca della dichiarazione di zona ad endemia malarica per il territorio del comune di Manfredonia, con esclusione della parte di territorio successivamente ceduta, in virtu' del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 367, al comune di Margherita di Savoia;
Visto il parere espresso in merito dal consiglio provinciale di sanita' di Foggia nella seduta del 12 giugno 1967;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1903, n. 55, con il quale il territorio del comune di Manfredonia era stato dichiarato ad endemia malarica e il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 367, con il quale parte del detto territorio veniva ceduta al comune di Margherita di Savoia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause di malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
La dichiarazione di zona ad endemia malarica per il territorio del comune di Manfredonia, della provincia di Foggia, contenuta nel regio decreto 5 febbraio 1903, n. 55, viene revocata, con esclusione della parte del territorio stesso successivamente ceduta, in virtu' del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 367, al comune di Margherita di Savoia.
Testo vigente
Art. 1
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