DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Orario di lavoro del personale dei treni e di macchina dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Numero 1513 Anno 1967 GU 27.05.1968 Codice 067U1513

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-31;1513

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, concernente la disciplina delle prestazioni del personale delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, recante disposizioni speciali per il personale dei treni e di macchina, e' sostituito dal seguente:

Capo II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA

Art. 7.
Lavoro ordinario

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, nei turni di lavoro sono da comprendere:
a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta;
b) il tempo relativo alle operazioni accessorie eventualmente ordinate in partenza e in arrivo e, per il solo personale di macchina, a quelle pure eventuali in deposito o per esigenze del servizio movimento in partenza e in arrivo;
c) le interruzioni del lavoro:
fra le ore 5 e le ore 24, di durata inferiore ad una ora in residenza e a due ore fuori residenza;
fra le ore 0 e le ore 5, di durata inferiore a tre ore;
fra le ore 0 e le ore 5, in impianto diverso da quello di appartenenza, di durata pari o superiore a tre ore quando il personale non abbia possibilita' di fruire di dormitorio;
d) il tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio per recarsi, anche per via ordinaria, da una localita' ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;
e) il tempo in cui il dipendente e' comandato di riserva o disponibilita' senza facolta' di allontanarsi dall'impianto.
Il direttore generale stabilisce le operazioni di cui al punto 1 b) e i tempi occorrenti per eseguirle.
2. La durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di macchina degli altri treni. Questi limiti possono essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.
3. Fermi restando i limiti di lavoro settimanale ed i minimi di riposo stabiliti, la durata del lavoro giornaliero puo' raggiungere un massimo di 9 ore nei seguenti casi:
a) quando vi siano interruzioni superiori a due ore;
b) quando il servizio comprenda un periodo di riserva o di disponibilita' oppure un viaggio comandato fuori servizio, anche per via ordinaria, di durata non inferiore a due ore;
c) quando vengano effettuati servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.
In sede di formazione dei turni il limite di 9 ore, nel caso di cui al presente punto lettera c), puo' essere elevato a 10 ore e 9 ore e 20 minuti rispettivamente per il personale dei treni e per quello di macchina.
4. Ad eccezione dei servizi suburbani, dei treni omnibus e raccoglitori e di quelli effettuati con due macchinisti la durata della condotta continuativa non puo' eccedere le 4 ore e 30 minuti. A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3 c) la durata della condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della scorta effettiva 8 ore e 30 minuti.
5. Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale interruzione che lo precede (da considerare lavoro ai sensi del precedente punto 1 c) non vengono considerati agli effetti del limite del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai fini di quanto previsto al successivo punto 7.
6. In caso di ritardo dei treni il personale ha facolta' di superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti 2 e 3 fino ad un massimo di 60 minuti.
In tal caso il personale stesso ha titolo ad una indennita' ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.
7. La durata del lavoro e delle interruzioni tra due riposi giornalieri non deve superare 11 ore. Questo limite puo' essere aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.
8. Per esigenze di compilazione dei turni e' consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti ai precedenti punti 2, 3 e 7. Detto supero non e' cumulabile con quello previsto ai punti stessi.

Art. 8.
Riposo giornaliero

1. La durata minima del riposo giornaliero e' di 17 ora in residenza e di 8 ore fuori residenza.
2. Il riposo giornaliero in residenza deve essere aumentato a 18 ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.
3. La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al precedente punto 2 deve essere almeno di 20 ore; alla media concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 24 quando il riposo stesso segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.
4. Il riposo giornaliero puo' essere ridotto:
in residenza, a 16 ore quando sia preceduto da lavoro non superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina);
fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno.
5. Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore;
tuttavia puo' raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi sia la possibilita' di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto del limite di 12 ore.
6. Fra due riposi in residenza puo' esservi un solo riposo fuori residenza.

Art. 9.
Riposo settimanale

Il riposo settimanale ha durata non inferiore a 40 ore e deve comprendere una intera giornata solare.

Art. 10.
Servizio notturno

1. Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5.
2. I servizi notturni possono essere non piu' di 3 fra due riposi settimanali e non piu' di 2 consecutivi. Tra servizi notturni possono essere consecutivi purche' uno sia di durata non superiore ad un'ora.
I servizi notturni non devono essere piu' di 12 in un periodo di 28 giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurate 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza.
Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.

Art. 11.
Assenza dalla residenza

La durata dell'assenza dalla residenza deve essere contenuta nei limiti piu' ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora non vi sia la possibilita' di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza dalla residenza puo' raggiungere un massimo di 32 ore.

Art. 12.
Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette

Per gli accudienti delle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.
Le prestazioni del predetto personale saranno disciplinate dall'azienda in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

Art. 13.
Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I.
Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non puo' superare le 42 ore.

Art. 14.

I turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento orario estivo ed autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali.
Sugli eventuali punti di dissenso decidera' il servizio competente e nel frattempo il turno entrera' ugualmente in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai punti 2, 3 secondo comma e 7 dell'art. 7 lo stesso dovra' essere applicato soltanto se accettato dai rappresentanti sindacali.

Art. 15.

Per tutto quanto non specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

Art. 16.
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento troveranno applicazione nei riguardi del personale dei treni nonche' del personale di macchina in servizio sulle locomotive, con esclusione, quindi, del personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri per il quale restano in vigore le disposizioni di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433.
2. Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilita' di personale per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverra', temporaneamente, secondo le norme previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina in servizio sulle locomotive viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme di cui al citato capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, una particolare indennita' da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 31 luglio 1957, n. 685.
3. Successive applicazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento al personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri potranno essere attuate solo a condiziona di realizzare sul piano organizzativo economie equivalenti al relativo maggior onere.

Art. 17.

Il presente provvedimento ha effetto dal 24 settembre 1967.