Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 viene concesso alla "Aerolinee Itavia - Societa' per azioni", con capitale di L. 456.000.000 (quattrocentocinquantaseimilioni) e con sede in Roma, aeroporto di Ciampino.
La Societa' concessionaria non puo' cedere ne' in tutto ne' in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Art. 3
#Comma 1
In forza della presente concessione l'"Aerolinee Itavia - Societa' per azioni" e' abilitata ad esercire, sui servizi istituiti ai sensi dell'art. 1, traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole posta e merci, nell'interno del territorio nazionale.
Art. 4
#Comma 1
Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto e all'esercizio dei servizi dati in concessione.
Art. 5
#Comma 1
La durata della concessione e' stabilita in anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
#Comma 1
E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 338 di repertorio stipulata in data 22 ottobre 1965 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la "Aerolinee Itavia - Societa' per azioni" per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea e per l'erogazione di un contributo di avviamento dei servizi stessi di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni).
Art. 7
#Comma 1
La spesa di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di cui al precedente art. 6 e' a carico del capitolo 1385 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1965.