IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26, relativo alle propedeuticita' di esami per il corso di laurea in scienze politiche, e' modificato nel senso che e' aggiunta la seguente propedeuticita':
c) "le Istituzioni di diritto pubblico rispetto alle Istituzioni di diritto e procedura penale".
Art. 116, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia d'urgenza;
Istochimica normale e patologica.
L'insegnamento complementare di "Anestesiologia" muta denominazione in quello di "Anestesiologia e rianimazione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1