E' approvato l'unito elenco delle miniere, cave e torbiere sottratte alla disponibilita' del proprietario del suolo, che vengono trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione autonoma della Sicilia nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitu' attive e passive sia apparenti che non apparenti, dalla data del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procedera' alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani, rispettivamente per i beni compresi nel territorio delle singole Province, con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di dette citta' e della Regione autonoma della Sicilia.
Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale e alle Intendenze di finanza interessate. Altra copia sara' trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali.
Successivamente le Intendenze di finanza di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani, provvederanno a rimettere al presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.