IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
20) Paleografia e diplomatica;
21) Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di:
17) Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di:
20) Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di 31) Biochimica applicata.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1