DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 398/1966 - Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

Numero 398 Anno 1966 GU 18.06.1966 Codice 066U0398

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;398

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 59 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, gia' modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275, e' sostituito dal seguente comma:
"Perche' la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la meta' dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadra' sul candidato che avra' riportato il maggior numero di voti, e, a parita' di voti, sul piu' anziano di eta'".


Art. 2

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Comma 1

L'art. 60 del regolamento indicato nel precedente articolo e' sostituito dal seguente:
"Nelle Agenzie dove esistono piu' magazzini di ricevimento o piu' sale di perizia, sono costituite tante Commissioni quante sono le sale di perizia.
Quando si preveda che i prodotti di uno stesso Comune debbano essere periziati contemporaneamente in piu' sale di perizia, e' autorizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato la nomina del corrispondente numero di delegati, effettivi e rispettivi supplenti, dei concessionari.
Per la nomina saranno osservate le norme del precedente art. 59.
Ciascun concessionario ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i delegati da nominare.
Saranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parita' ai voti, il piu' anziano di eta'".