IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, n. 940, con il quale la Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara e' stata pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 1964-65;
Considerato che la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione degli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, presso l'Istituto predetto, e' stata redatta in data 19 giugno 1963, e che il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e' stato espresso in data 12 marzo 1964 e cioe' anteriormente all'inizio degli esami della prima sessione dell'anno scolastico 1963-64;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, n. 940, citato nelle premesse, e' rettificato nel senso che la Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi", di Ferrara, e' pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato a decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1963-64.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1