A decorrere dall'anno accademico 1964-65 e' istituito presso la Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, il corso di laurea in Lingue e letterature orientali.
I titoli di ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la "laurea in Lingue e letterature orientali".
La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' integrata nel senso che la Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia rilascia, oltre la laurea in Lingue e letterature straniere, anche la laurea in Lingue e letterature orientali.
Dopo la tabella IX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' inserita, assumendo il numero IX-bis, la tabella annessa al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 63 del testo unico 31 agosto 1963, n. 1592, saranno approvate le convenzioni stipulate tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia ed il Comune e l'Amministrazione provinciale di Venezia per la istituzione e finanziamento di due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti orientalistici del corso di laurea in Lingue e letterature orientali.
Art. 4
#Comma 1
Agli incarichi di insegnamento del suddetto corso di laurea sara' provveduto con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni, nell'ambito degli incarichi conferibili con i fondi di bilancio all'uopo autorizzati.
Art. 5
#Comma 1
Lo statuto dell'Istituto anzidetto e' modificato nel senso che dopo l'art. 19 e' inserito un nuovo articolo che assume il n. 20, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente l'ordinamento del corso di laurea in Lingue e letterature orientali, conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto.