E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina l'11 giugno 1964 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Tisiologia", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo deve intendersi senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.