E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 23 dicembre 1963, nonche' l'annesso atto aggiuntivo in data 14 marzo 1964, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L), vengono determinati in L. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in L. 1.080.000 (unmilioneottantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettanti ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contribuito, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.