E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 22 settembre 1964 tra l'Universita' di Macerata ed il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata per il finanziamento e mantenimento della Facolta' di lettere e filosofia che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Macerata.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alla Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Macerata e' istituita la Facolta' di lettere e filosofia - con i corsi di laurea in Lettere, in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) - che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.
I corsi di laurea in Lettere, in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della predetta Facolta' cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1964-65 con il primo anno di corso, negli anni successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.
Art. 3
#Comma 1
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, numero otto posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, numero otto posti di assistente ordinario.
Art. 4
#Comma 1
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' di Macerata, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.