DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1171/1964 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Numero 1171 Anno 1964 GU 18.11.1964 Codice 064U1171

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36, (relativo alle norme sulla propedeuticita' della Facolta' di Farmacia) i numeri 6), 7) e 8) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
6) la Chimica generale ed inorganica rispetto alle Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso;
7) le Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso; le Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III corso;
8) la Chimica generale ed inorganica e la Chimica organica rispetto alla Chimica farmaceutica e tossicologica 1ª e 2ª parte, ed alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso;
9) la Chimica farmaceutica e tossicologia 1ª e 2ª parte e la Farmacologia e Farmacognosia rispetto alla Tecnica e legislazione farmaceutica;
10) la Chimica organica rispetto alla Biochimica applicata ed alla Chimica farmaceutica applicata.

Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Indologia;
Filologia semitica;
Estetica;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia delle dottrine economiche;
Storia contemporanea;
Storia della filosofia moderna, e contemporanea;
Sociologia;
Etnologia;
Storia della lingua latina;
Dialettologia greca;
Letteratura anglo-americana;
Storia dello spettacolo e del teatro;
Storia dell'arte bizantina;
Islamistica;
Lingua e letteratura turca.
Sono soppressi gli insegnamenti di "Sanscrito" e di "Ebraico e lingue semitiche comparate".

Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
16) Storia contemporanea;
17) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
18) Sociologia;
19) Etnologia.
E' soppresso l'insegnamento complementare di "Storia della pedagogia italiana".

Art. 60. - L'istituto di Storia dell'arte ed archeologia annesso alla Facolta' di lettere e filosofia e' soppresso. Vengono presso la stessa Facolta' istituiti i seguenti istituti: "Istituto di Storia dell'arte medioevale e moderna" e di "Istituto di Archeologia e storia dell'arte greca e romana".

Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Lingua e letteratura albanese;
Storia delle tradizioni popolari;
Glottologia.

Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di:
Storia delle tradizioni popolari.

Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica per l'indirizzo didattico, e' aggiunto quello di:
24) Astronomia.

Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
Chimica teorica;
Radiochimica;
Storia della chimica;
Strutturistica chimica.

Art. 84, (relativo alle norme sulla propedeuticita' del corso di laurea in Chimica) e' aggiunto il seguente comma:
a) Non potra' essere accordata l'iscrizione, ne' concessa la frequenza al corso di "Esercitazioni di chimica, organica e di analisi organica" agli studenti che non hanno superato l'esame di "Chimica organica I".

Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche e' aggiunto quello di:
"Geofisica mineraria".

Art. 94. - Agli istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di:
"Seminario di studi chimici".