IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2484; 30 ottobre 1930, n. 1858;22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082;13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 e con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreto Presidenziale 21 aprile 1949, n. 451;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 20. - E' sostituito dal seguente:
"Alla Facolta' sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica.
Alla Facolta' e' inoltre annesso l'Istituto di economia politica "Salvatore Cognetti De Martiis".
Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14".
Art. 83. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta: la "Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria".
Dopo l'art. 109. - E' aggiunto il seguente nuovo articolo:
12. - Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.
Art. 110. - La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria e' annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti;
2) tecnica diagnostica speciale;
3) patologia e clinica otorinolaringologica.
Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento.
La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Bari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1