La tabella delle reti ed attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni, annessa al regolamento per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, nonche' le disposizioni modificanti questa tabella approvata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535, sono abrogate e sostituite dalla tabella annessa al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le reti ed attrezzi attualmente autorizzati saranno ammessi sino alla fine del
Durante questo periodo di transizione e' tuttavia vietato di procurarsi attrezzi nuovi aventi dimensioni non conformi a quelle prescritte dalla nuova tabella.
Pertanto la deroga seguente e' prevista per quanto concerne detto periodo:
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la parte centrale delle attuali bedine per trota e coregone dovra' essere sostituita, per una lunghezza di 40 m. e la rimanenza entro sette anni.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.