Nelle promozioni al grado 6° di gruppo A del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica che si effettueranno nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde, per i funzionari che alla data del 31 dicembre 1947 abbiano posseduto l'anzianita' voluta per essere scrutinati a tale grado, dal requisito richiesto dall'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.
I funzionari di grado 7° del gruppo A suddetto che, alla data medesima, non abbiano posseduto l'anzianita', prescritta per essere scrutinati al grado superiore, dopo maturata tale anzianita', saranno considerati, nello scrutinio al grado 6°, come forniti del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 citato anche se non abbiano prestato il periodo di servizio ivi indicato, purche' prestino lodevole servizio nell'Amministrazione provinciale, con funzioni del proprio grado o di grado superiore, da data non posteriore a quella del primo scrutinio che sara' effettuato per il grado 6° di gruppo A successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.