IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1935, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Avellino, in data 19 aprile 1948 e del commissario del Monte di credito su pegno di Frigento, in data 1 maggio 1948;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Frigento, con sede in Frigento, e' incorporato nel Monte di credito su pegno di Avellino, con sede in Avellino.
Le modalita' dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1