IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, numero 1785; e decreto Presidenziale 21 aprile 1949, numero 451;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle Autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i vari decreti sopra indicati, e' cosi' modificato:
Cap. VI - Alla fine di detto capitolo, dopo l'art. 54, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 55. - "Gli istituti della Facolta' di lettere e filosofia sono:
1) "Istituto di filologia classica";
2) "Istituto di storia dell'arte".
Ciascun Istituto ha locali, attrezzatura e biblioteca propri.
Il direttore dell'Istituto e' nominato annualmente dal preside della Facolta' tra i professori delle relative discipline".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1