IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 9. - All'elenco delle materie complementari per il corso di laurea in giurisprudenza viene aggiunto il seguente insegnamento:
"Esegesi delle fonti di diritto romano".
Art. 26. - All'elenco delle materie complementari per il corso di laurea in lettere viene aggiunto il seguente insegnamento:
"Lingua e letteratura spagnola".
Art. 46. - Viene aggiunto il seguente comma:
"Gli esami biennali di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di istituzioni di matematiche e di esercitazioni di matematiche devono essere sostenuti alla fine di ogni anno anziche' alla fine del corso biennale".
Art. 48. - All'elenco delle materie complementari per il corso di laurea in fisica viene aggiunto il seguente insegnamento:
"Fisica tecnica".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1