Salvo quanto e' disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' elevato alle misure seguenti:
per le retribuzioni riferite a mese, L. 18.750;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 9375;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 4687;
per le retribuzioni riferite a giornata, L. 750.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' fissato in L. 750.
Nel caso che la retribuzione si riferisca a tutte le giornate comprese nel periodo di paga mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale, il contributo e' dovuto sulla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, rispettivamente per 26, 13, 12 e 6 giornate.
Qualora il numero delle giornate effettivamente retribuite sia inferiore a quello indicato per ciascun periodo di paga al comma precedente, il contributo e' dovuto per il numero delle giornate per le quali e' stata corrisposta la retribuzione.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 89. - VENTURA