La tabella di cui alle premesse e' rettificata come segue:
Provincia di Torino.
La denominazione del Collegio di Castellamonte e' completata in quella di Castellamonte-Cuorgne'.
Provincia di Ascoli Piceno.
Collegio di Fermo 1° e Collegio di Fermo 2° - Porto San Giorgio:
Le circoscrizioni dei collegi di "Fermo 1°" e di "Fermo 2° - Porto San Giorgio", composti delle sezioni rispettivamente indicate nel su richiamato decreto 22 marzo 1951, n. 172, sono precisate come segue:
per il collegio di Fermo 1°:
"comprende parte del territorio del comune di Fermo, delimitato dal comune di Porto San Giorgio, frazione Capodarco, contrade Salette, San Salvatore e Molini, dai comuni di Monte Urano, Rapagnano, Torre San Patrizio, Grottazzolina, contrade Monte Rosato, Ete Caldarette, piane Ete, fiume Ete";
per il collegio di Fermo 2° - Porto San Giorgio:
"comprende parte del territorio del comune di Fermo, delimitato dalle contrade Valloscura, Mossa, viale E. Bellesi, contrade Fallera, San Salvatore e Molini, dai comuni di Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, dal mare Adriatico, dal comune di Porto San Giorgio, ancora mare Adriatico, comuni di Altidona, Lapedona, Monterubbiano, Ponzano di Fermo, Grottazzolina, contrade Fogliano, Santa Lucia, San Martino, piane Ete, Santa Margherita, Canale.
La frazione Gabbiano, sezione 22, e' delimitata dai comuni di Monte Giorgio, Massa Fermana, Mogliano di Macerata e Francavilla d'Ete;
e il comune di Porto San Giorgio".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.