IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 192 G, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1008; 2 ottobre 1940, n. 1470; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 28. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
14. Grammatica greco-latina;
15. Papirologia;
16. Antichita' greche e romane;
17. Epigrafia greca;
18. Storia della letteratura latina medioevale;
19. Numismatica;
20. Letteratura cristiana antica;
21. Storia delle religioni;
22. Storia orientale antica.
L'art. 5, relativo alle norme sulle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche e' sostituito dal seguente:
"La Facolta', udito il Consiglio della scuola, puo' concedere un abbrevviamento di corso di specializzazione, non superiore a un anno, a quelli iscritti che si presentino gia' forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma e ad ottemperare agli obblighi amministrativi al pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare".
Art. 35. - L'insegnamento complementare di "malattie infettive" del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' soppresso ed in suo luogo e' istituito quello di "parassitologia".
Sono modificati nel modo seguente gli articoli 40 e 41 (appendice) della scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica.
Art. 40. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialita' in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti:
1. Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2. Tecnica radiologica;
3. Anatomia radiologica normale;
4. Semeiotica radiologica e radiodiagnostica;
5. Radiobiologia;
6. Roentgenterapia;
7. Curieterapia;
8. Terapia fisica.
Art. 41. - Gli esami di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, sono i seguenti:
1. Elettrologia e fisica delle radiazioni - Tecnica radiologica;
2. Anatomia radiologica normale - Semeiotica radiologica - Radiodiagnostica;
3. Radiologia - Roentgeuterapia - Curieterapia - Fisioterapia.
L'esame di diploma si svolge in conformita' delle norme generali.
Art. 44, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
17. Zooculture;
18. Paleontologia umana.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "parassitologia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1