DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1275/1950 - Norme di attuazione della legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennita' per danni alla proprieta' industriale italiana negli Stati Uniti d'America.

Norme di attuazione della legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennita' per danni alla proprieta' industriale italiana negli Stati Uniti d'America.

Numero 1275 Anno 1950 GU 26.04.1951 Codice 050U1275

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-30;1275

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

((Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo art. 3, la quale determina, in via definitiva, la indennita' da corrispondere all'interessato)).


Art. 3

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Comma 1

((La Commissione amministrativa che determina in via definitiva l'indennita' da corrispondere all'interessato, e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, ed e' composta:
a) di un magistrato di Cassazione con ufficio non inferiore a quello di presidente di Sezione o equiparato, in servizio o a riposo, designato dal Ministro per la grazia e giustizia che la presiede;
b) di un magistrato di Cassazione con funzione di consigliere o equiparato, in servizio o a riposo;
c) di un consigliere di Stato e di un consigliere della Corte dei conti in servizio o a riposo;
d) di un sostituto avvocato generale dello Stato in servizio o a riposo;
e) di due funzionari del Ministero del tesoro, rispettivamente della Direzione generale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°;
f) di due funzionari dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 6°;
g) di quattro membri designati dal Ministro per l'industria ed il commercio su proposta delle organizzazioni degli interessati.
A segretario della Commissione e' nominato un funzionario in servizio presso la Direzione generale del tesoro - I.R.F.E. di grado non inferiore al 9°.
Per ognuno dei membri effettivi, e per il segretario, e' nominato un supplente, il quale partecipa ai lavori della Commissione in vece del rispettivo titolare in caso di impedimento del medesimo o per i membri indicati alla lettera g) di incompatibilita'.
Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con funzioni consultive, rappresentanti di altre Amministrazioni e si puo' avvalere dell'opera di esperti.
La deliberazione e' adottata a maggioranza dai membri effettivi o supplenti.))


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Il pagamento degli indennizzi liquidati a norma del precedente art. 2, e degli acconti da corrispondere a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, disposto con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.
Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - I.R.F.E.), provvede al pagamento delle somme mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione alla sede indicata nelle domande.