Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 e successive modificazioni.
Con successivi decreti saranno emanate, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, le norme per l'istituzione degli enti, o sezioni speciali di enti, incaricati dell'attuazione della legge stessa nel territorio indicato al comma precedente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.