DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 218/1951 - Decadenza della Societa' anonima ferrovie elettriche liguri dalla concessione della ferrovia Genova-Casella.

Decadenza della Societa' anonima ferrovie elettriche liguri dalla concessione della ferrovia Genova-Casella.

Numero 218 Anno 1951 GU 13.04.1951 Codice 051U0218

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;218

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'atto 29 maggio 1915, approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1256, col quale fu assentita alla Societa' anonima ferrovie elettriche liguri la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Genova-Casella;
Ritenuto che con sentenza 29 dicembre 1933, del Tribunale di Genova, e' stato dichiarato il fallimento della indicata Societa';
Che sulla ferrovia di che trattasi, essendo venute a mancare le necessarie condizioni di sicurezza dell'esercizio, e' stata ordinata in data 17 maggio 1949, la sospensione dell'esercizio medesimo;
Che con decreto Ministeriale 12 giugno 1949, n. 5940, non avendo la Societa' provveduto a ripristinare con l'esecuzione delle opere indispensabili le dette necessarie condizioni di sicurezza dell'esercizio, la gestione della ferrovia e' stata affidata ad un commissario governativo;
Che e' scaduto infruttuosamente il termine assegnato alla Societa' ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Societa' anonima ferrovie elettriche liguri e' decaduta dalla concessione della ferrovia Genova-Casella ad essa assentita con atto 29 maggio 1915, approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1256.