DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 216/1951 - Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".

Numero 216 Anno 1951 GU 12.04.1951 Codice 051U0216

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-06;216

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I contributi, dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, numero 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 177:
1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
2) 0,56 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.