Le denuncie previste dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105, per le quali era stato dato incarico di raccolta ad enti ed alle organizzazioni designate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, debbono essere presentate o spedite ai competenti Uffici provinciali dell'industria e commercio entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le denuncie debbono essere redatte sui moduli approvati ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni del citato decreto 20 gennaio 1951, n. 9, che siano incompatibili con quelle della legge 9 marzo 1951, n. 105, e dell'articolo precedente.