Il limite massimo di 65 anni di eta' per la permanenza nelle funzioni di messaggere, stabilito nel penultimo comma dell'art. 74 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, sostituito con l'art. 2 del regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183, viene diminuito a 60 anni.
Il limite predetto si applica anche al personale subalterno addetto agli uffici ambulanti e natanti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' in facolta' della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di applicare gradualmente il presente decreto, nel limite massimo di due anni dalla data di entrata in vigore di esso, tenendo conto delle esigenze di servizio e dell'eta' e del rendimento del personale di cui all'articolo precedente che abbia superato il sessantesimo anno di eta'.