La misura del contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria prevista dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, e' ridotta al 16,05 per cento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, e' abrogato.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.