DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1206/1950 - Attribuzione alla Regione della Valle d'Aosta di una quota dei tributi erariali per l'anno 1950.

Attribuzione alla Regione della Valle d'Aosta di una quota dei tributi erariali per l'anno 1950.

Numero 1206 Anno 1950 GU 21.02.1951 Codice 050U1206

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-28;1206

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Alla Regione della Valle d'Aosta per l'anno 1950 e' attribuita, ai sensi dell'art. 12, primo comma, dello Statuto, oltre ai nove decimi del canone annuale per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico di cui allo stesso art. 12, ultimo comma, la quota del 60 per cento dei seguenti tributi erariali da calcolare sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti durante il detto anno presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta:
imposta sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e complementare sul reddito;
imposte sulle successioni e donazioni, manomorta, registro, imposta generale sull'entrata, bollo, imposta di surrogazione del registro e del bollo, imposte ipotecarie e tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento;
imposta sulla fabbricazione dei filati, imposte sul gas e la energia elettrica.
E' altresi' attribuita alla Regione l'aliquota del 60 per cento dei proventi del monopolio sui tabacchi, sul sale e sulle cartine, riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.


Art. 2

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Comma 1

La Regione partecipa, in misura proporzionale alla quota di riparto ad essa spettante, all'onere per la restituzione a titolo di indebito delle entrate erariali di cui all'art. 1.


Art. 3

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Comma 1

L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento inscritto al cap. 460 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.