Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1951, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolare sulle riscossioni, in conto competenza, avvenute nel territorio della Regione stessa;
80% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni; sulla manomorta, sul registro e delle tasse sulle concessioni governative;
15% dell'imposta generale sull'entrata.
E' altresi' attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10% dei proventi del lotto percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonche' la percentuale del 5% dei proventi del Monopolio sui tabacchi riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il gettito dei tributi e degli altri proventi di cui all'art. 1 verra', nella misura prevista dall'articolo medesimo, trasferito mensilmente nella contabilita' speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.