E' approvata la deliberazione adottata in data 28 ottobre 1949, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.) relativa alla modifica dell'art. 9 dello statuto, precisata nell'articolo seguente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 9 dello statuto dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1949, n. 393, e' modificato nella forma seguente:
"Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un rappresentante dei lavoratori dell'industria, e da un rappresentante degli industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Nelle deliberazioni del Collegio in caso di parita' di voto prevale quello del presidente.
Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati".