Ai redditi intermedi tra quelli indicati nell'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le finanze.
I redditi imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:
lire lire per unita di lire tra 240.000 e 1.000.000 10.000
tra 1.000.000 e 2.000.000 20.000
tra 2.000.000 e 5.000.000 50.000
tra 5.000.000 e 10.000.000 100.000
tra 10.000.000 e 50.000.000 200.000
tra 50.000.000 e 100.000.000 500.000
tra 100.000.000 e 200.000.000 1.000.000
tra 200.000.000 e oltre 2.000.000
Nella tabella allegata al presente decreto sono indicati il reddito arrotondato, l'aliquota, la misura di imposta corrispondente alle varie cifre di reddito imponibile.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1