Ai vettori di emigranti e' consentita la facolta' di istituire un loro rappresentante in ciascuno dei comuni non capoluoghi di mandamento, indicati nell'unita tabella firmata dal Ministro per gli affari esteri, subordinatamente all'assenso del Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione, e indipendentemente dalla facolta' di istituire i rappresentanti di cui all'art. 2 del decreto 13 novembre 1947, n. 1503, citato nelle premesse.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.