A decorrere dal 1 luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, sono effettuati con le particolari modalita' previste dagli articoli 30 primo e quarto comma, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239.
Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 del regio decreto 21 luglio 1937 precitato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.