DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 597/1948 - Aliquote di sfollamento dei sottufficiali dell'Esercito.

Aliquote di sfollamento dei sottufficiali dell'Esercito.

Numero 597 Anno 1948 GU 05.06.1948 Codice 048U0597

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-19;597

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le aliquote dei sergenti maggiori in carriera continuativa, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate come segue:
aiutanti di battaglia e marescialli dei tre gradi. . . . . . 4303 sergenti maggiori in carriera continuativa . . . . . . . . . 1600


Art. 2

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Comma 1

Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto deve essere disposto entro il 30 giugno 1948.