Le aliquote dei sergenti maggiori in carriera continuativa, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate come segue:
aiutanti di battaglia e marescialli dei tre gradi. . . . . . 4303 sergenti maggiori in carriera continuativa . . . . . . . . . 1600
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto deve essere disposto entro il 30 giugno 1948.