Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica, indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, e' dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:
1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia ed a carta piroforica:
a) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se di platino o d'oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;
b) L. 750 (lire settecentocinquanta) se d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;
c) L. 500 (lire cinquecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni;
2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica:
d) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza la scintilla elettrica;
e) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed e' costituito di platino, d'oro o d'argento oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;
f) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed e' costituito di metallo comune o d'altra materia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il diritto fisso dovuto all'Erario sui pezzi di ricambio degli apparecchi di accensione a pietrina focaia denominati "rotelline" e' stabilito in L. 250 ognuno per tutti i tipi di apparecchi.
Art. 3
#Comma 1
Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia e stabilito nella seguente misura:
Tipo A - Pietrine focaie cilindriche di mm. 2,8 di dia-
metro per mm. 5 di lunghezza . . . . . . . . . . . . . . . . L.
15
Tipo B - Pietrine focaie prismatiche piccole delle di-
mensioni di mm. 2 x 3 x 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . "
20
Tipo C - Pietrine focaie prismatiche grandi delle dimen-
sioni di mm. 3 x 4 x 45,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1 50
Art. 4
#Comma 1
Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine focaie e' stabilito come segue:
per ogni pietrina del tipo A . . . . . . . . . . . . . . L.
20
per ogni pietrina del tipo B . . . . . . . . . . . . . . "
25
per ogni pietrina del tipo C . . . . . . . . . . . . . . " 1 70
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.